Sunia Pisa:Contributo affitto; Incostituzionale norma anti immigrati, comuni proroghino bandi al 3009

Lo scorso 20 luglio 2018 Š stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 1662018 della Corte Costituzionale, sentenza che chiude il dibattito sulla limitazione agli immigrati (regolari nel nostro Paese) della possibilit… di beneficiare delle prestazioni assistenziali che offre lo Stato Sociale.In particolare la decisione della Consulta dichiara la non conformit… a Costituzione dell?art. 11, comma 13, dl 1122008, convertito con modificazioni dalla Legge 1332008 il quale prevedeva (il passato ormai Š d?obbligo essendo la norma abrogata): ?ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all?accesso alle abitazioni in locazione, di cui all?art. 11 della legge 43198, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi (?) devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione?.Una breve cronistoria sull?evoluzione del Fondo nazionale per il contributo all?affitto aiuter… a capire meglio la portata della pronuncia.Il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione abitativa (comunemente contributo affitto) viene istituito con l?art. 11 della legge 43198 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il comma 4 dello stesso articolo stabiliva che il Ministro dei lavori pubblici (?), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi (?).Con decreto del Ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture, 7 giugno 1999, venivano fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi.I requisiti venivano cos individuati nel decreto:Requisiti minimi per beneficiare dei contributi1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all?art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, e? assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l?incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l?assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l?incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.2. Per l?accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l?ammontare dei redditi da assumere a riferimento e? quello risultante dall?ultima dichiarazione dei redditi ed il valoredei canoni e? quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.3. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.In origine quindi n‚ il decreto,nŠ la legge istitutiva del fondo prevedevano distinzioni tra cittadini e stranieri e neppure menzionavano requisiti legati alla durata della residenza sul territorio nazionale e regionale, ma individuavano solo criteri di carattere economico. Beneficiavano del Fondo tutti i conduttori (inquilini) seriamente disagiati.Dieci anni dopo l?istituzione del fondo, con il dl 1122008 (art. 11, comma 13), convertito nella legge 1332008, ha introdotto una distinzione tra i conduttori beneficiari, richiedendo requisiti ulteriori ai soli cittadini di Stati non appartenenti all?Unione Europea.Il ragionamento della Corte che ha sancito l?illegittimit… costituzionale della norma:1. la disposizione censurata introduce una irragionevole discriminazione a danno dei cittadini di paesi non appartenenti all?Unione europea, richiedendo solo ad essi il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;2. la Corte ribadisce che il legislatore pu• legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento, tuttavia, la scelta legislativa non Š esente da vincoli di ordine costituzionale;3. ogni norma che imponga distinzioni fra varie categorie di persone in ragione della cittadinanza e della residenza per regolare l?accesso alle prestazioni sociali deve pur sempre rispondere al principio di ragionevolezza ex art 3 Cost.4. La Corte gi… aveva avuto modo di precisare che le politiche sociali dirette al soddisfacimento dei bisogni abitativi, possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla semplice residenza, purch‚ contenuto in limiti non palesemente arbitrari o irragionevoli.La Corte conclude dichiarando l?illegittimit… costituzionale della norma in quanto:1. deve ritenersi che dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale, costituiscono una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei (?);2. la disposizione attinge agli estremi dell?irrazionalit… intrinseca nella parte in cui esige una residenza protratta per dieci anni sul territorio nazionale, dato che tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana (?);3. ?anche il termine di cinque anni nel territorio regionale risulta palesemente irragionevole e sproporzionato, considerato che i fondi sono stati istituiti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a favorire la mobilit… nel settore della locazione (?)4. tutti questi indici normativi e giurisprudenziali, relativi e attuativi anche di precisi obblighi assunti dallo Stato nel contesto dell?Unione europea, confermano che la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulta sproporzionato e perci• irragionevole, oltre che non rispettoso degli obblighi europei.Quali effetti produrr… la decisione della Consulta nella nostra provincia?Tutti i Comuni della provincia di Pisa hanno pubblicato i bando per l?erogazione del contributo affitto richiedendo tra gli altri requisiti anche quello della c.d. residenza storica dichiarato incostituzionale.Di seguito la situazione di tutti i Comuni della provincia di Pisa in merito alla pubblicazione, scadenza e pubblicazione delle graduatorie per il contributo 2018.Comune di Pisa: scaduto il 22062018 (no provvisoria)Comune di Cascina: scaduto il 18062018, approvata la graduatoria provvisoria (opposizioni entro il 10082018).Comune di San Giuliano Terme: bando chiuso il 29062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Pontedera: scaduto il 28 luglio 18 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)San Miniato: scade il 06082018Ponsacco: scaduto il 22062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Santa Croce SA: di prossima pubblicazioneCastelfranco di Sotto: di prossima pubblicazioneSanta Maria a Monte: di prossima pubblicazioneCasciana Terme Lari: scade il 28072018Calcinaia: scade il 28072018Vecchiano: bando scaduto il 30062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Montopoli in Val d?Arno: bando scaduto il 18072018 (non ancora pubblicata la grad. provvisoria)Volterra: bando chiuso il 20062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Vicopisano: scaduto il 14072018Bientina: scaduto il 28072018Calci: scaduto il 20 giugno 2018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Capannoli: scaduto il 28072018, (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoriaPomarance: scadenza 05082018Buti: scaduto il 28072018Crespina Lorenzana: scaduto il 29062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Peccioli: scaduto il 30062018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Palaia: scaduto il 2807218Terricciola: scaduto il 220618 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Fauglia: scaduto il 13062018Castelnuovo Val di Cecina: scaduto il 09072018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Montescudaio: scade il 03082018Castellina marittima: ndMontecatini Val di Cecina: ndSanta Luce: scaduto il 19042018 (non ancora pubblicata la graduatoria provvisoria)Riparbella: ndChianni: bando chiuso il 07072018 (una sola domanda presentata)Lajatico: scaduto il 300618 (no provvisoria)Guardistallo: ndCasale Marittimo: scaduto il 25062018Monteverdi Marittimo: scaduto il 27072018Orciano Pisano: ndNella nostra provincia abbiamo quindi una situazione per cui tutti i Comuni hanno pubblicato i bandi per il contributo affitto 2018. La procedura vede alcuni Comuni con bandi scaduti ma non hanno ancora pubblicato la graduatoria provvisoria, pochi altri Comuni hanno gi… pubblicato la graduatoria provvisoria.Chiediamo, in rispetto della sentenza che i Comuni procedano alla riapertura dei termini con una nuova scadenza da fissare almeno al 30 settembre p.v. per consentire a quanti non hanno fatto domanda di poterla ripresentare.Vorremmo che sul tema del diritto fondamentale all?abitazione di discuta di risorse da investire e non di limitare la platea dei possibili beneficiari introducendo norme non compatibili con la nostra Costituzione

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