Flai e Inca: Inps dovrà erogare la disoccupazione agli operai agricoli

E’ stata pubblicata la Sentenza della Corte di Appello di Milano che porta a conclusione definitiva il contenzioso, durato più di un decennio, volto a far riconoscere anche ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) licenziati il 31 dicembre dell’anno, l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno successivo a quello del licenziamento.
“La sentenza rappresenta un grande risultato della battaglia che come FLAI insieme all’INCA abbiamo avviato da tempo”, dichiarano in una nota congiunta la Flai Cgil nazionale e l’Inca nazionale. “La vicenda – spiegano Flai e Inca – inizia con una causa pilota di due lavoratori agricoli che proprio perché licenziati a fine anno, il 31 di dicembre, restavano privi di qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria nel quale venivano a trovarsi. Ricordiamo che tali lavoratori sono soggetti esclusi, per norma di legge, dall’accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria (Naspi). A nostro parere questa interpretazione della norma rappresentava una grave discriminazione tra lavoratori, motivo che ci ha spinti, insieme all’Inca ad intraprendere la via giudiziaria fino ad arrivare alla Corte Costituzionale.”
“Sulla materia la Corte Costituzionale si è espressa dando una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti in materia. La Corte, confermando che la mancanza di tutela per tali lavoratori determina effettivamente una discriminazione di questi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, individua le modalità con le quali debba essere loro concesso il trattamento di disoccupazione. Successivamente la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai due lavoratori, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano per stabilire i criteri di concessione, che ha emanato la citata sentenza”.
“Ancora una volta – conclude la nota – l’impegno sindacale e legale è stato fondamentale per il riconoscimento dei diritti costituzionali dei lavoratori. Adesso attendiamo che l’INPS decida di recepire e mettere in atto quanto deciso in sede giudiziaria”. E.G. da ildiariodellavoro.it

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