Consulta, ‘benefici’ anche a minori con reati ostativi Permessi premio anche a quelli che non collaborano con giustizia

ÿPermessi premio, lavoro esterno e accoglimento in comunit… saranno possibili anche per i detenuti minorenni condannati per terrorismo, mafia, omicidio o altri reati ostativi anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia. A stabilirlo Š la Corte Costituzionale, che ha depositato la sua prima sentenza sul nuovo Ordinamento penitenziario minorile. Si tratta di una decisione importante che arriva dopo il verdetto – lo scorso ottobre – della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale aveva bocciato l’ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano, ossia quella norma che ‘osta’ a qualunque forma di alleggerimento della pena in specifici casi, come ad esempio per i mafiosi che non collaborano. La sentenza della Consulta riguarda i detenuti minorenni e i cosiddetti ‘giovani adulti’ (ovvero quelli che diventano maggiorenni durante il periodo in cui scontano la pena nelle carceri minorili) condannati ad uno dei cosiddetti reati ostativi, ovvero quei reati ritenuti particolarmente deplorevoli. Tra questi ci sono i delitti di terrorismo, associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, quelli a ‘sfondo sessuale’, per sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio, rapina ed estorsione aggravata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Prima di questa sentenza, la possibilit… di beneficiare delle misure alternative alla detenzione, dei permessi-premio o delle assegnazioni al lavoro esterno, era preclusa quando il fatto criminoso oggetto della condanna apparteneva alla categoria dei ‘reati ostativi’. Ma ora, con questo verdetto (relatore Giuliano Amato), la Corte ha accolto la questione di legittimit… costituzionale sollevata dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, relativa all’applicazione nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti del meccanismo ostativo previsto dall’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell’Ordinamento penitenziario, secondo cui i condannati per uno dei reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia, non possono accedere ai benefici penitenziari previsti per la generalit… dei detenuti. Nella sentenza la Corte ha spiegato che dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilit… dei benefici. Inoltre al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell’idoneit… e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale Š possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo.(ANSA).

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