Invalidit?, ? tutta una questione di tabelle

A pochi giorni dalla approvazione delle nuove tabelle di invalidit? civile, quelle che per ogni patologia indicano la percentuale di invalidit? riconosciuta. ,la Commissione Affari sociali di Montecitorio, infatti,˜ deve esprimere sul tema un proprio parere ed˜entro il prossimo 7 novembre approvare un testo.Tempi stretti dunque per orientare la discussione, fermare quello che viene giudicato un errore ed apportare alcune modifiche. Magari proprio quelle che gi? la Conferenza delle Regioni aveva indicato e che non sono state accolte: ragione per la quale il testo ? arrivato alla Camera con il parere negativo dei presidenti delle regioni e delle province autonome.˜˜?Le nuove tabelle ? afferma la Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)˜- dovrebbero regolamentare l?accertamento e la valutazione delle invalidit? civili, ma contestiamo sia l?arretratezza dello strumento (ancora basato su una logica strettamente sanitaria), sia la burocratizzazione esasperata delle procedure, e facciamo notare i costi che si produrrebbero a causa dell?ingente mole di certificazioni specialistiche che ciascun cittadino dovr? presentare?. ?Lo strumento, che dovrebbe essere mirato a riconoscere diritti e agevolare l?accesso ai servizi, sembra piuttosto ? sostiene la Fish – un meccanismo per incentivare l?attivit? professionale di medici legali e altri specialisti?.˜Il riordino delle tabelle ? previsto dal decreto legge 78/09 con il quale il governo Berlusconi dettava norme per il contrasto alle frodi (la ?lotta ai falsi invalidi?) e potenziava le funzioni dell?Inps nel procedimento di riconoscimento dell?invalidit? civile. A lavorare alle nuove tabelle (al momento sono in vigore quelle contenute in un decreto del febbraio 1992) ? stata una Commissione del Ministero della Salute, che ha concluso i lavori nel novembre 2011 aggiornando le voci delle patologie e inserendone di nuove, ad iniziare da numerose malattie rare. E? da ricordare che in base al grado percentuale di invalidit? riconosciuta (in termini di incidenza sull?attivit? lavorativa) sono commisurati i benefici di legge: la soglia minima per la qualifica di invalido civile ? quella di un terzo (che d? diritto ad esempio alle prestazioni protesiche ed ortopediche). Con la soglia del 46% ? prevista l?iscrizione nelle liste speciali per l?assunzione obbligatoria al lavoro (legge 68/99), mentre con le provvidenze economiche (entro certi limiti di reddito) vengono garantiti a chi ha almeno il 74% d?invalidit? (assegno mensile in qualit? di invalido parziale). Con il 100% si ha la pensione di inabilit? in qualit? di invalido totale, mentre nel caso di persone non deambulanti e non autosufficienti sorge anche il diritto all?indennit? di accompagnamento a prescindere da qualsiasi requisito reddituale.

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