Tutele crescenti alla libert? di licenziare

La lettura dei decreti attuativi della Legge delega sul Lavoro ha visto sparire, come da attese, qualsiasi riferimento alle tutele crescenti. Come ? stato segnalato da eminenti giuslavoristi, l?aumento dei risarcimenti in proporzione all?anzianit? aziendale non pu? essere considerato una tutela crescente.L?esclusione della possibile valutazione, da parte del giudice, della proporzionalit? del provvedimento inflitto ? un?ulteriore regressione sul piano del diritto.La dimostrazione, cio?, della assoluta irrilevanza disciplinare del fatto contestato, pur accertata dal giudice (un piccolo ritardo, una telefonata personale con l?apparecchio aziendale, una mail inviata usando il pc dell?impresa) non consente comunque al giudice la valutazione sulla congruit? della sanzione, bens questi deve dichiarare risolto il rapporto di lavoro, indicando solo la cifra del risarcimento tra 4 e 24 mensilit?.Se il licenziamento ? illegittimo per vizi formali (mancanza di motivazione di contestazione del fatto disciplinare ad esempio), il giudice deve condannare ad un risarcimento tra 2 e 12 mensilit? sempre partendo dalla base di un mese in pi? per ogni anno di anzianit?.Particolarmente rilevante l?applicazione di questo modello ai casi di violazione dei criteri in caso di applicazione della Legge sui licenziamenti collettivi, norma che – ? nostro auspicio – venga sanata nel corso della discussione parlamentare.Quanti di noi, negli anni dall?approvazione della 223 in poi, si sono trovati frequentemente di fronte a casi di violazione della norma puntualmente contestati, possono facilmente comprenderne il significato. Il fatto di introdurre nella disciplina dei licenziamenti individuali questo ulteriore elemento, relativo ai licenziamenti collettivi, non pu? non essere letto che con lo spudorato obiettivo di alterare i rapporti di forza nel rapporto di lavoro in favore delle imprese. Una lotta di classe dalla parte sbagliata, insomma.Il bello ? che sottolineare una riflessione su questi aspetti provoca per reazione, da parte degli esegeti del jobs act, solo la riproposizione dei luoghi comuni della peggior sloganistica reazionaria degli ultimi 20 anni e non una valutazione sulla equit? della misura in s?.A leggere poi con attenzione i contenuti della Naspi e dei nuovi ammortizzatori, sia pure tenendo conto di un modesto ampliamento della platea di riferimento, non possiamo notare come lo ?scalone? riferito al decalage del sussidio, dal 2015 e ancor pi? dal 2016, nonch? il requisito per il diritto, rendano ancor pi? fragile il lavoratore debole, soprattutto in un quadro di crisi e di nuove opportunit? di lavoro, che nemmeno gli equilibrismi sui numeri del Governo (o le polemiche con l?Istituto di statistica, gi? viste al tempo del duo Tremonti-Berlusconi) riescono pi? a mascherare.Di questi e di altri aspetti controversi dei Decreti discuteremo nel seminario con gli esperti del 29 gennaio prossimo, riconfermando comunque l?intenzione di agire in tutte le sedi e con tutti gli strumenti per contenere gli effetti distorsivi di un provvedimento che presenta anche palesi vizi di costituzionalit?.

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