Sicurezza: Rivista Md, richiedenti asilo conservano diritti A scuola, sanit e formazione, anche senza iscrizione ad A
Non vietato dopo la conversione in legge del decreto Sicurezza iscrivere all’Anagrafe i richiedenti asilo. Lo si pu e deve fare, senza violare le nuove disposizioni, con un’interpretazione sistematica delle norme ancora in vigore che disciplinano la materia, l’unica che pu mettere al riparo la legge da un rinvio alla Corte costituzionale. E comunque anche senza l’iscrizione all’anagrafe i richiedenti asilo hanno diritto all’accesso a tutti i servizi erogati sul territorio: dalla scuola alla formazione professionale, dalle misure di welfare comunale e regionale all’apertura di conti correnti presso banche e poste. Proprio mentre alcuni sindaci si ribellano alle nuove norme e un gruppo di Regioni pensa di ricorrere alla Consulta, un articolo pubblicato su Questione Giustizia, la rivista di Magistratura democratica, propone una visione controcorrente. Secondo le autrici, le avvocate Daniela Consoli (del foro di Firenze) e Nazzarena Zorzella (Bologna), la norma non pone alcun esplicito divieto di iscrizione all’anagrafe del richiedente asilo, che oltretutto sarebbe in palese contrasto con i principi generali in materia di immigrazione. Ma si limita a escludere che il permesso di soggiorno motivato dalla richiesta di asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza. All’iscrizione all’Anagrafe si pu dunque procedere chiedendo un documento di riconoscimento diverso dal permesso di soggiorno, come il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell’autorit di pubblica sicurezza, che certifica la regolarit del soggiorno in Italia. L’articolo fa chiarezza anche sulle conseguenze della eventuale mancata iscrizione anagrafica dei residenti asilo. Il richiedente asilo ha diritto a tutte le prestazioni erogate sul territorio comunale, in base all’articolo 5 del decreto legislativo 142 del 2015. Nessun dubbio sul Servizio sanitario nazionale: l’accesso dovr essere garantito anche ai richiedenti asilo, pur in difetto di residenza anagrafica, sulla base del solo domicilio eletto in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. (ANSA).