Referendum: le 23 materie dell’autonomia e l’iter 20 concorrenti, 3 trasferibili. Camere devono approvare legge

(di Enzo Quaratino) L’esito dei referendum svolti in Lombardia e Veneto non avr… effetti immediati, ma, forti della larga vittoria dei s, le due regioni avranno un maggior peso politico da far valere al tavolo della trattativa con il governo per chiedere e ottenere una maggiore autonomia. Gli eventuali nuovi trasferimenti di competenze non produrranno in alcun modo la nascita di nuove regioni a statuto speciale, per le quali servirebbe una modifica costituzionale. Le materie sulle quali Š possibile trasferire maggiore autonomie alle regioni sono 23. Venti sono quelle di legislazione concorrente, indicate dall’articolo 117 della Costituzione: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit… culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Le altre tre materie – organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – sono di competenza esclusiva dello Stato ma possono essere trasferite alle Regioni in base all’articolo 116 della Costituzione, che prevede condizioni particolari di autonomia. Nessuna possibilit… di autonomia fiscale Š, invece, possibile per le Regioni, dal momento che l’articolo 117 della Costituzionale elenca moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. La procedura per una maggiore autonomia regionale nelle 23 materie Š disciplinata dall’articolo 116 della Costituzione: Š indispensabile una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata. La legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (ANSA).

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