Rapido 904:Questione Giustizia; riforma, rischi ingolfamento. Articolo su rivista Md, produrr sostanziose
Le modifiche apportate dalla riforma del processo penale che prevedono che in caso di appello del pm contro una sentenza di proscioglimento, il giudice debba disporre una nuova istruttoria dibattimentale, rischiano di produrre sostanziose problematiche per l’inevitabile ingolfamento dei processi a rito abbreviato, in un sistema, quale quello italiano, che gi vede la fase d’appello costituire un imbuto nella formazione dell’arretrato. E’ quanto si legge in un articolo pubblicato su Questioni Giustizia, la rivista di Magistratura Democratica, in merito alle disposizioni introdotte dalla riforma Orlando nell’articolo 603 del codice di procedura penale con il comma 3 bis. Modifiche che in questi giorni hanno fatto molto discutere per i riflessi sul processo per la strage del rapido 904, che vede imputato Tot Riina come mandante. L’articolo, firmato da Paola Perrone, gi Presidente di Sezione della Corte d’appello di Torino, non rappresenta la posizione ufficiale di Md, ma stato pubblicato oggi sulla rivista dell’associazione che ospita interventi e spunti di confronto sui temi della giustizia. Titolo dell’articolo: Il nuovo 603.3bis cpp: la rinnovazione obbligatoria dell’istruzione nell’appello in pejus. Brevi osservazioni (critiche).L’articolo passa prima in rassegna la genesi della riforma e i vari passaggi che l’hanno preceduta e accompagnata. Vengono infatti citati e riassunti i contenuti di numerose sentenze della Cassazione che hanno fissato i principi che ispirano l’intervento normativo. Quindi individua una serie di ‘nodi’ tecnici. Innanzitutto rileva come la riforma dell’art. 603 nulla dice a proposito delle sentenze assolutorie impugnate dalla sola parte civile. E a questo punto sorge una domanda: Si potr porre una questione di incostituzionalit per irragionevolezza?. Anche perch si determina una totale asimmetria fra le parti del processo: alla difesa viene accordata una ulteriore facolt di controesaminare i testi a carico, che non prevista per il pm in caso di appello della difesa avverso una sentenza di condanna. Ma il rischio maggiore l’ingolfamento dei processi a rito abbreviato in un sistema, quale quello italiano, che gi vede la fase d’appello costituire un imbuto nella formazione dell’arretrato e che fino ad ora cercava di sfruttare il risultato di economia processuale che era caratteristico di questo processo a prova contratta. Il tutto per cercare di dare realizzazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Una soluzione – conclude Perrone – in realt ci sarebbe ed stata individuata dalle stesse Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27620 del 2016: una completa rivisitazione del sistema delle impugnazioni. Se si afferma che solo il giudice che raccoglie direttamente le prove quello che ha l’autorevolezza per emettere sentenze, giocoforza pensare ad una totale abolizione dell’appello. (ANSA).Rapido 904: ministero, riforma necessaria,giudice interpreta.ÿ Intervento chiesto da Corte europea e CassazioneI lavori della Commissione ministeriale e i lavori parlamentari che hanno portato alla modifica dell’articolo 603 del Codice di procedura penale, univocamente vanno nel senso del recepimento dei gi consolidati orientamenti della Corte europea e della Corte di Cassazione dai quali discende l’obbligo, in caso di appello del Pubblico Ministero, di rinnovare soltanto le prove dichiarative controverse. E’ quanto afferma il ministero della Giustizia in una nota in merito alle modifiche che in questi giorni hanno fatto discutere per i riflessi sul processo per la strage del Rapido 904. Una diversa interpretazione – aggiunge il ministero – rimessa alla discrezionalit e responsabilit dell’autorit giudiziaria che la assume. (ANSA).