Mafia: familiari Georgofili, nostro dolore mai fine

“Difficile accettare decisioni del genere, rispetto soprattutto a condannati a più ergastoli. Viene da dire che tutti difendono Caino, nessuno Abele che fu ucciso da Caino. Non si vuole il fine pena mai ma noi dobbiamo convivere con un dolore che non avrà mai fine per la perdita dei nostri cari”. Così il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili a Firenze, Luigi Dainelli, commenta la decisione della Cassazione su Giuseppe Barranca. La Suprema corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Milano ha negato un permesso premio a Barranca, condannato all’ergastolo per le autobombe mafiose del 1993, tra cui quella di via Dei Georgofili, che provocarono 10 vittime. Barranca è stato condannato all’ergastolo anche per la strage di Capaci. (ANSA).
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Mafia: Cassazione annulla diniego permesso condannato stragi
QN:’Per Barranca, ergastolo per Capaci e autobombe ’93’
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Milano il 16 giugno 2021 ha negato per la seconda volta il permesso premio a Giuseppe Barranca, 66 anni di cui gli ultimi 25 trascorsi in cella (e fino al 2008 in regime di carcere duro al 41-bis), che sta scontando nel carcere di Opera gli ergastoli per la strage di Capaci e per le autobombe del 1993 di Firenze, Roma, Milano: 10 le vittime. E’ quanto riporta oggi Qn. La Suprema corte, riferisce il quotidiano, avrebbe rilevato in particolare che la valutazione sull’eventuale concessione di un permesso premio a un mafioso deve prescindere dal suo pentimento e deve invece concentrarsi sull’attualità o meno dei legami con la criminalità organizzata, sulla possibilità che il detenuto condannato per 416-bis possa riallacciarli e sul percorso che ha seguito in carcere. La Cassazione aveva disposto un nuovo esame dopo il primo diniego dei giudici milanesi, in base alla sentenza 253/2019 della Consulta che ha dichiarato l’incompatibilità con i principi costituzionali dell’articolo 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva che ai condannati per associazione mafiosa (e non reclusi al 41-bis) potessero essere concessi permessi premio “anche in assenza della collaborazione con la giustizia” e pur in presenza di “elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”. Per la Cassazione il tribunale di sorveglianza di Milano non avrebbe tenuto abbastanza conto di questa sentenza se è vero, riferisce Qn, che il secondo no alla richiesta di Barranca avrebbe alla base “una motivazione dalla matrice spiccatamente eticizzante, che indulge in più punti a osservazioni ispirate da moralismi”. Pur sottolineando la condotta carceraria “ineccepibile” del condannato e citando la relazione del 14 giugno 2021 in cui da Opera hanno fatto sapere che Barranca ha riconosciuto “i propri sbagli” e ha preso coscienza “del proprio passato criminale e dei reati gravissimi commessi”, il tribunale di sorveglianza si sarebbe fermato “su posizioni di stigma della scelta di non collaborazione”. (ANSA).

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