Lucca, lavoratrice vince contenzioso legale con Snaitech, soddisfatta la Filcams Cgil

Lucca: illecita e discriminatoria la richiesta di trasferimento di una dipendente, anche l’appello dà ragione alla lavoratrice contro Snaitech. La donna, con problemi di salute e con una madre malata a carico, era stata prima assegnata a Montecatini quindi a Roma ma la società non ha dimostrato le stringenti ragioni per giustificare la richiesta. Soddisfatta la Filcams Cgil

La Filcams Cgil di Lucca si dice soddisfatta della sentenza emessa dal tribunale del lavoro di Lucca a favore di una lavoratrice dipendente di Snaitech Spa nel contenzioso con la stessa azienda. Una diatriba lunga un anno, che, a dispetto del ricorso del datore di lavoro, lo scorso 25 gennaio ha visto confermare la sentenza emessa l’11 novembre 2022, che riconosceva come illecita, oltre che discriminatoria nei suoi confronti, la richiesta di trasferimento della dipendente.
“La lavoratrice in questione – dice Filcams – soffriva infatti di problemi di salute che le impedivano di usare la voce in modo continuativo, e per questo il suo lavoro era stato diviso tra il call center (sua mansione originale) e il back office. Poi a gennaio 2021 la riorganizzazione del Centro servizi Snaitech di Capannori, che la ricollocava unicamente al call center, fino a che, a maggio 2021, la donna non ottiene un certificato medico che limita il suo orario di lavoro al telefono a due ore al giorno. La condizione che impone queste limitazioni è però transitoria, e viene subito fissata una visita di controllo per verificare se questa si risolverà con il tempo. A novembre la donna è stata costretta a prendere un congedo parentale di quattro mesi a causa di gravi problematiche familiari, legate alla salute della madre disabile, a cui già in precedenza doveva quotidianamente prendersi cura. Al suo rientro, a febbraio 2022, Snaitech inizia però a farle pressioni, spingendola a scegliere tra le dimissioni e il trasferimento in un’agenzia di scommesse. La proposta viene immediatamente impugnata con l’aiuto del sindacato, e non viene mai formalizzata. Al suo posto, il 28 aprile, le parti siglano un accordo per il cambio di orario di lavoro, in modo che comprenda anche giorni festivi. Ma a maggio arriva comunque una richiesta formale di trasferimento, con destinazione ippodromo di Montecatini, soluzione che avrebbe messo in difficoltà la lavoratrice per la cura della madre disabile. Rifiutata anche questa proposta, a giugno arriva una nuova richiesta, questa volta sotto la stessa azienda, ma a Roma. E stavolta arriva anche un ultimatum: o entrava in servizio a Roma entro l’1 luglio, o avrebbe dovuto trovarsi un altro lavoro”.
“Si è reso così necessario un passaggio per vie legali con l’assistenza dell’avvocato della Filcams Cgil Lucca – prosegue il sindacato .- che la porta al primo successo nell’aula del tribunale del lavoro di Lucca l’11 novembre 2022. Da quel momento, la donna viene lasciata a casa, seppur stipendiata, in attesa del ricorso presentato dall’azienda, che ha portato lo scorso 25 gennaio alla conferma dello stesso verdetto. Secondo il tribunale, infatti, Snaitech non avrebbe presentato una documentazione che attestasse le stringenti ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero richiesto il trasferimento della dipendente in questione. È stato contestato anche il mancato tentativo del datore di lavoro di conciliare i propri interessi con la salvaguardia economica, e soprattutto di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare della dipendente. Inoltre, il progressivo cambiamento delle proposte dell’azienda riguardo ai cambi di mansione e i trasferimenti, proseguito anche in seguito alla stipulazione di una modifica contrattuale sottoscritta da entrambe le parti, indicherebbe secondo il tribunale un’intenzione discriminatoria nei confronti della lavoratrice, volta a spingerla ad uscire dalle dipendenze dell’azienda facendo leva sulla sua mansione di cura della madre disabile. Intenzione confermata anche dall’uso come minaccia del licenziamento, incompatibile con la natura transitoria delle limitazioni lavorative legate alla salute psicofisica della dipendente”.

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