L’ANGOSCIANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SUL CASO POMIGLIANO – di Gabriella Del Rosso

Il titolo di queste brevi note ripete le parole dellex Ministro del Lavoro Sacconi, secondo il quale la sentenza (?angosciante?) potrebbe avere leffetto di ?indurre a trasferirsi attivit… industriali storiche o inibire a crescere le aziende a causa dellinesorabile incontro con il sindacato politicizzato e la sua appendice giudiziaria e anche di non attrarre investimenti dallestero?. In sostanza, secondo lex Ministro, in un ordinamento adeguato ai tempi dovrebbe essere inconcepibile lassunzione di maestranze per ordine di un giudice. Si tratta di opinioni radicate e diffuse, frutto delle tendenze politiche che hanno portato alla progressiva riduzione della legislazione a tutela del lavoro, in nome della ?sacrosanta? flessibilit…, fino ad arrivare al Collegato lavoro (Legge n.1832010) e al progetto di riforma Fornero, ormai in fase di approvazione definitiva.Tuttavia, dalla lettura della sentenza si capisce che questa non rispecchia una diversa posizione politica (cioŠ di parte, come insinuato da Sacconi), ma applica i fondamentali della Costituzione e delle Direttive europee, dando prova di capacit… tecnica nel cogliere la sostanza delle norme antidiscriminatorie che, per lattuazione di tali principi, sono state recepire dallordinamento nazionale e che ancora vi sopravvivono.La vicenda Š nota: la FIAT, dopo aver disdettato gli accordi aziendali vigenti, ha sottoscritto un accordo con FIM, UILM, FISMIC e UGL Metalmeccanici, ma non con la FIOM, nettamente contraria, in quanto laccordo derogava alle previsioni dei CCNL di categoria ed anche, per taluni aspetti, alle leggi sul lavoro e ai precetti costituzionali. Su tale accordo, per volont… aziendale, si Š svolto un travagliato referendum tra i lavoratori, che ha dato esito positivo per FIAT.Sul tema, sulla sua ricaduta nellambito economico, sociale, politico e pi— prettamente sindacale si Š molto discusso: non Š questa la sede per ripercorrere tutta la vicenda. Occorre peraltro ricordare che gi… il Tribunale di Torino (sent. 25832011), pur dichiarando la legittimit… dellaccordo anche se non sottoscritto dalla FIOM, aveva per• censurato le iniziative aziendali volte ad escludere la FIOM dallesercizio dellattivit… sindacale allinterno della fabbrica.Per lo stabilimento di Pomigliano, tramite accordo intervenuto in sede ministeriale tra la FIAT e le altre sigle sindacali (esclusa la FIOM), si era prevista una normativa specifica e un piano di ristrutturazione che si sarebbe dovuto concludere con la riassunzione di tutti i lavoratori. Il primo step previsto per il riassorbimento del personale, ossia la ricollocazione del 40% dei dipendenti nei primi 12 mesi, era stato raggiunto senza che nessuno di coloro che erano ancora iscritti alla FIOM venisse riassunto, mentre venivano riassunti alcuni di coloro che ? iscritti al momento del referendum ? si erano poi dimessi dalla FIOM.ÿQuestultima presentava ricorso al Tribunale del lavoro, denunciando la discriminazione a danno dei propri iscritti, in base allart.28 Dlgs.1502011, che prevede la legittimazione ad agire anche del sindacato (oltre ovviamente a quella dei lavoratori interessati) qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.Accertato, in base alle deduzioni delle parti e alle acquisizioni istruttorie, che effettivamente nessuno degli iscritti alla FIOM era stato riassunto, il Giudice ha delineato il quadro normativo sostanziale e processuale in cui linterprete deve muoversi in materia di procedimento per la repressione delle condotte discriminatorie. Lart.2 del Dlgs. 972003 n.216 ? emanato in attuazione della Direttiva CEE 200078 ? definisce la nozione di discriminazione e dispone che per parit… di trattamento ?si intende lassenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap e dellorientamento sessuale?.Significativa la prospettazione fornita da FIAT a sostegno del proprio comportamento: ?il pregiudiziale e fermissimo rifiuto da parte della FIOM della trattativa e poi del contenuto del contratto specifico di primo livello nonch‚ della versione del 13122011 (che regolano gli aspetti della vita di fabbrica dei dipendenti dello stabilimento di Pomigliano) appare assolutamente incompatibile con lo svolgimento dellattivit… lavorativa, che deve collocarsi in un contesto aggregato, coordinato e retto da regole accettate sindacalmente e necessariamente uguali per tutti?.In altre parole, il dissenso rispetto alle scelte aziendali per raggiungere lobiettivo dellincremento di produzione a tutti i costi, anche a prezzo dellespropriazione dei diritti costituzionalmente garantiti, rende la permanenza in fabbrica del lavoratore ?incompatibile?. Il Giudice osserva che tale argomentazione pare introdurre una teorizzazione della legittimit… della discriminazione per motivi sindacali. Ma ? scrive il Giudice ? ?i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi alle regole applicabili nellambito dellazienda per cui lavorano, ma non pu• pretendersi, ovviamente, che le condividano, se non si accetta di pregiudicare le loro convinzioni personali e sindacali?.Checch‚ ne dica Sacconi, tale affermazione Š, s, politica, ma certamente non di parte, poich‚ affonda le sue radici nel concetto metagiuridico di dignit… e libert… della persona.La sentenza fa dunque applicazione ? partendo da elementi fattuali accertati con approfondita analisi ? delle norme contro la discriminazione nei suoi molteplici aspetti. Cosicch‚ Š stata ordinata la rimozione del comportamento illegittimo attraverso lordine di assumere i 145 lavoratori iscritti alla FIOM in attuazione della tutela antidiscriminatoria, senza la cui difesa verrebbe a snaturarsi il significato stesso della civilt… giuridica del lavoro.di Gabriella del Rosso, Avvocato in Firenze studiodelrosso@tiscali.it

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