La Consulta stoppa il Jobs Act, ora torni l Articolo 18

LE PAROLE DELLA CGILLa Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ovvero il Jobs Act, nella parte che determina in modo rigido l’indennit? spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Lo riferiscono le agenzie di stampa. Il capitolo sull’indennit? non ? stato modificato dal ?decreto dignit?? dell’attuale governo.In particolare, secondo la Corte, la previsione di un’indennit? crescente in ragione della sola anzianit? di servizio del lavoratore ? ?contraria ai princpi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro? sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. La sentenza sar? depositata nelle prossime settimane.˜ La bocciatura arriva ?su ricorso di una lavoratrice sostenuto dalla Cgil?, ? il primo commento del sindacato di corso d’Italia su twitter: ?Una delle nostre tante azioni di contrasto al Jobs Act?. ?Dalla Corte Costituzionale ? arrivata una decisione importante e positiva, che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennit? di licenziamento come previsto dal Jobs Act sulle tutele crescenti e non modificato nell’intervento del decreto dignit?. Nelle prossime settimane avremo modo di commentare nel dettaglio la decisione, tuttavia quanto stabilito oggi dalla Corte, a seguito di un rinvio del Tribunale di Roma su una causa per licenziamento illegittimo promossa dalla Cgil, ? un segnale importante per la tutela della dignit? dei lavoratori?. Cos il segretario generale, Susanna Camusso.?Un sistema – sottolinea la leader della Cgil – irragionevole e ingiusto, che calpesta la dignit? del lavoro e che permette di quantificare preventivamente il costo che un?azienda deve sostenere per ?liberarsi? di un lavoratore senza avere fondate e reali motivazioni. Vale a dire quello che potremmo definire la rigida monetizzazione di un atto illegittimo.Quanto stabilito oggi dalla Corte Costituzionale, a suo avviso, “pu? e deve riaprire una discussione pi? complessiva sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo per le quali, per la Cgil, ? fondamentale il ripristino e l’allargamento della tutela dell’articolo 18. Come proposto nella ?Carta dei diritti?, non ? rinviabile la definizione di un sistema solido e universale di tutele nel lavoro, superando la logica sbagliata che ha guidato le riforme del mercato del lavoro degli ultimi anni, ultima il Jobs Act, che hanno attaccato il sistema delle tutele e dei diritti, svilendo il ruolo del lavoro nel nostro Paese?.La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l?articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n 23/2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti che definisce in modo rigido l?indennit? spettante al lavoratore ingiustamente licenziato. La previsione di una indennit? ?risarcitoria? crescente in ragione della sola anzianit? di servizio ? secondo la Consulta contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. In parole povere uno dei cardini del cosiddetto Jobs Act ?, secondo i giudici della Suprema Corte, incostituzionale.IL RICORSOLa vertenza riguarda il licenziamento di una pasticcera che si era rivolta agli uffici della Cgil di Roma Nord, dopo essere stata allontanata dal posto di lavoro nel dicembre del 2015 per motivi economici. Dopo l?impugnativa del licenziamento, l?azienda ha disertato le convocazioni formali, e i legali, Carlo De Marchis e Amos Andreoni, che assistevano la lavoratrice ne hanno chiesto la reintegra. Lo rende noto la Filcams. Il giudice ha fatto una ordinanza di sospensione che ha consentito cos il ricorso alla Corte. Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo che la rigidit? della quantificazione economica della indennit? risarcitoria legata esclusivamente alla anzianit? di servizio (introdotta dal Jobs Act) contrasta con il riconoscimento del diritto al lavoro, alla sua tutela, e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto previsti dall?articolo 4 e dall?articolo 35 della Carta Costituzionale. La riforma voluta del governo Renzi ha di fatto impedito al giudice di entrare nel merito di ogni singolo contenzioso legato al licenziamento del lavoratore, ivi compreso il comportamento delle parti. Il ruolo della magistratura viene ridotto ad un semplice assolvimento burocratico e privato della facolt? di effettuare valutazioni in base alla specificit? di ogni singolo caso.?Riteniamo questa sentenza di assoluta rilevanza perch? conferma il giudizio negativo che come Filcams e come Cgil abbiamo fin da subito espresso, rispetto ad una norma iniqua che pone il lavoratore alla merc? del datore di lavoro, impedendo anche alla magistratura di compiere appieno il suo compito di valutazione dei fatti. Un primo passo verso la riassegnazione del valore di dignit? e tutela del lavoro ? stato compiuto. Questo passo si va ad aggiungere a quelli che tramite accordi collettivi hanno difeso l?articolo 18 e di cui la nostra categoria, a partire dal settore degli appalti e del turismo, si ? resa protagonista in questi anni.? Lo dichiara Cristian Sesena, segretario nazionale responsabile del mercato del lavoro e del settore turismo pubblici esercizi.LE PAROLE DI MAURIZIO BROTINI (CGIL TOSCANA) SU “LEFT”La Corte costituzionale ha stabilito che quanto sostenuto dalla Cgil rispetto al caposaldo delle controriforme del lavoro agite da Matteo Renzi, dal suo partito, il Pd, ed il suo governo ? ovvero il famigerato Jobs act con la definitiva abolizione dell?articolo 18 con l?introduzione del contratto ?ad indennizzo crescente? ? non solo erano politicamente e socialmente regressive ed esplicitamente motivate da rendere difficile se non impraticabile la possibilit? dei lavoratori di essere protagonisti del controllo sul ciclo produttivo e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma violavano il principio costituzionale del valore e della dignit? del lavoro. Definendo illegittimo il criterio di determinazione dell?indennit? di licenziamento legato esclusivamente al computo degli anni di servizio, non solo viene messo in evidenza il venir meno da parte del giudice della possibilit? di stabilire l?effettivo danno subito dal lavoratore, o dalla lavoratrice, licenziato senza giusta causa e giustificato motivo, ma viene ribadito con forza che un sistema di calcolo che rimane troppo rigido e troppo basso nelle possibilit? sanzionatorie, seppur solo nella forma monetaria, non costituendo un valido deterrente contro l?arbitrariet? dei licenziamenti, non ottempera alla tutela del ruolo costituzionale del lavoro identificato come strumento di emancipazione e di crescita personale e professionale. Lo stesso innalzamento degli indennizzi previsto dal cosiddetto Decreto dignit? non risolve n? dal punto di vista politico che costituzionale lo strappo del diritto del lavoro perpetrata dal Jobs Act, come ha argomentato la Corte rispetto alla posizione dell?Avvocatura di Stato, che riteneva ? su mandato del Governo gialloblu ? ormai superata la controversia. Come Cgil abbiamo ritenuto e riteniamo la battaglia contro il Jobs act un asse centrale della nostra iniziativa, che abbiamo e stiamo perseguendo su tre fronti: i ricorsi alla Corte per illegittimit? costituzionale ed in sede europea, l?attivit? contrattuale, per disapplicare il Jobs act mantenendo le tutele pre-contratto ad indennizzo crescente, l?iniziativa referendaria e di iniziativa popolare a favore e sostegno della Carta dei diritti universali del lavoro che estende l?articolo 18 nella sua pienezza ante Monti-Fornero alle aziende fino ai 5 dipendenti, riscrivendo il diritto del lavoro adeguandolo ad una societ? che vede la compresenza di lavoro semi schiavistico, fordista classico e post fordista, ivi compreso il capitalismo delle piattaforme. Pi? tutele e diritti individuali in capo al lavoratore indipendentemente dal numero di addetti dell?azienda e dalla tipologia contrattuale, in una dimensione collettiva di riconoscimento del valore e ruolo dei corpi intermedi come le organizzazioni sindacali. Il Pd, Renzi ed i governi del Pd sono in odio ai lavoratori ed alle lavoratrici per le misure contro il lavoro che hanno assunto, consegnando una pistola nelle mani delle imprese puntata contro ogni lavoratore e lavoratrice che per qualunque motivo, pur facendo bene il suo lavoro, fosse inviso alla direzione aziendale: motivi di opinioni politiche, attivismo sindacale, orientamenti religiosi o sessuali, non volendo citare ricatti di varia natura che i lavoratori e troppo spesso le lavoratrici sono costretti a subire. ? un primo risultato di straordinaria importanza che ci conferma come Cgil nelle nostre scelte: abolire il Jobs act si deve ma soprattutto si pu?. Con la mobilitazione, con la proposta della Carta dei diritti universali del lavoro, col divenire punto di riferimento del mondo culturale ed intellettuale che innerva il diritto del lavoro, con la incrollabile certezza che se non c?? libert? e democrazia dentro i posti di lavoro non ci potr? essere nella stessa societ?. Perch? come ci ha insegnato il compagno Giuseppe Di Vittorio, un lavoratore libero ? quello che non ? costretto a levarsi il cappello di fronte al padrone.LE PAROLE DI MIRKO LAMI (CGIL TOSCANA)Finalmente si ? fatta chiarezza e la Cgil Toscana ? molto soddisfatta per un obbiettivo perseguito con tenacia e non senza fatica. Siamo stati attaccati e, qualche volta, fatti oggetto di scherno quando dicevamo che gli articoli del Jobs Act che determinavano l?indennit? in caso di licenziamento illegittimo in ragione della sola anzianit? di servizio ponevano problemi di legittimit? costituzionale. Grande soddisfazione in Cgil Toscana per l?obbiettivo raggiunto e soprattutto perch? con questa sentenza si riaprono le condizioni per discutere delle tutele del lavoratore in caso di licenziamento a partire dal ripristino e dall’allargamento dell’articolo 18, come proposto nella “Carta dei Diritti” presentata dalla Cgil.”

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