CASSAZIONE: ANNA MARIA FRANZONI LUCIDA ASSASSINA

Annamaria Franzoni (nella foto) il 30 gennaio del 2002 ha ucciso il figlio Samuele da lucida assassina. In lei non vi era alcun vizio di mente ma una grande preoccupazione nutrita per la salute di Samuele. La Cassazione affida a 54 pagine di motivazione la spiegazione per la quale, lo scorso 21 maggio, ha respinto il ricorso di Annamaria Franzoni, chiudendo definitivamente il sipario sul delitto del figlio Samuele.Per la Suprema Corte, legittimamente Š stata esclusa la possibilit… dell’azione di un estraneo al di la’ di ogni ragionevole dubbio.In particolare, la Suprema Corte, intendendo dire che la Franzoni ha agito lucidamente scrive testualmente che la diagnosi di ‘stato crepuscolare orientato’ Š stata formulata non in termini di conclusiva certezza ma unicamente come ipotesi maggiormente plausibile e compatibile con l’assetto di personalit… della Franzoni e con la verosimile presenza, in costei, di un conflitto interiore, il cui ‘polo nascosto’ poteva essere costituito dalla preoccupazione nutrita per la salute di Samuele, a seguito, peraltro, della puntualizzazione che le personalit…, come quelle della Franzoni affette da disturbi d’ansia con fenomeni di conversione somatica e caratterizzate da componenti isteriche, non rientrano, in quanto tali, nel novero dei soggetti classificabili come affetta da vizio di mente.Ecco perch‚ la Suprema Corte, allineandosi alla decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino del 27 aprile 2007 osserva che la sentenza impugnata Š pervenuta ad escludere menomazioni rilevanti della capacit… di intendere e di volere della pervenuta utilizzando rilievi e concetti espressi dagli stessi periti, secondo cui la condotta dell’imputata immediatamente successiva al reato attribuibile si sarebbe dovuta considerare compatibile con il prospettato stato crepuscolare orientato solo ove gli atti compiuti fossero rientrati nella routine quotidiana e fossero, dunque, consistiti nella ripetizione, pressoch‚ automatica, di quelli abitualmente eseguiti ogni mattina, secondo le ordinarie necessita’ e occupazioni della vita famigliare. Diversamente, – proseguotono i supremi giudici – si sarebbe dovuto ritenere ove, invece, la donna avesse tenuto comportamenti inusuali e finalizzati a differenti scopi.E invece, ricostruiscono i giudici di piazza Cavour, quanto desumibile dalla sentenza impugnata, la Franzoni non denot• mai assenze o sospensioni della coscienza durante l’intera mattina del 30 gennaio 2002, attendendo regolarmente e coerentemente alle proprie incombenze famigliari anche prima di uscire di casa per accompagnare il figlio Davide alla fermata dello scuolabus, mentre risulta che le crisi accusate dalla donna la sera precedente e nelle prime ore di quello stesso 30 gennaio furono costantemente connotate da stato di prostazione e debolezza, giramenti di testa o senso di svenimento e mai da accessi di violenza o dal compimento di gesti inconsulti, per cui risulterebbe comunque arduo ricondurre alla manifestazione di simile sintomatologia il compimento di un gesto postulante, invece, accentuata energia e impiego di forza fisica.(Adnkronos)

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