Entra nel vivo la procedura di richiesta di indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari e da oggi, per chi avesse difficolt a gestire la pratica online, diventato attivo anche un numero telefonico per richiedere eventuale assistenza tecnica nella compilazione e presentazione dei moduli necessari. Chi dunque non riuscisse a districarsi bene nei vari step previsti sul portale del Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) potr chiamare il call center telefonico al numero 02.49525830, operativo dal luned al venerd dalle 9:00 alle 17:00. Ecco una mini guida alle procedure per richiedere gli indennizzi: -A CHI SPETTANO GLI INDENNIZZI: hanno accesso al Fondo – la cui dotazione iniziale oltre 1,5 miliardi di euro – i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche coinvolte dai crac. -MODALITA’ DI ACCESSO: le domande dovranno essere presentate entro 180 giorni dal 22 agosto scorso alla Commissione tecnica indipendente costituita presso il Mef e le cui attivit di supporto sono affidate alla Consap. E’ stata istituita una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni in merito alle modalit di presentazione dell’istanza e agli adempimenti necessari. -INDENNIZZO DIRETTO: spetta a una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. -VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: Per il restante 10% circa la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. -INDENNIZZO PER GLI AZIONISTI: pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Tale percentuale pu per essere incrementata. – INDENNIZZO PER GLI OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in questo caso la percentuale pu essere incrementata. (di Angelica Folonari) (ANSA).ÿ
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