Agroalimentare: ok procedure etichetta ‘Prodotto montagna’

Agroalimentare di qualità, sono state definite le procedure per l’etichetta ‘Prodotto di montagna’. E’ quanto annunciato in una nota dalla Regione Toscana. Si tratta di un regime di qualità facoltativo europeo, che prevede una apposita ‘etichetta’ e che dà atto di caratteristiche aggiuntive del prodotto. Grazie al provvedimento appena assunto, la Toscana ha dato tutti gli strumenti ai produttori che scelgano di applicare l’etichetta ‘Prodotto di montagna’. La dicitura, oltre a sottoscrivere la particolare provenienza, rappresenta una leva di marketing che va ben oltre il valore economico: implicitamente si riconosce il valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori di quelle aree. Chi sceglie di applicare l’etichetta ‘Prodotto di montagna’, dovrà apporre sulla confezione il logo istituto appositamente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un’indicazione da utilizzare in ‘autocontrollo’, ovvero gli operatori che scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo e della dizione ‘Prodotto di montagna’, hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non quello di sottoporsi alle verifiche degli organismi di controllo terzi. L’operatore della Toscana che utilizza tale indicazione è obbligato ad inviare entro 30 giorni dall’avvio della produzione, l’apposita comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità ‘Prodotto di montagna’ specificando il luogo in cui è situata, azienda di produzione o trasformazione.

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