?La prestazione di lavoro del rider non ha nulla di autonomo. Tutto definito dalla piattaforma: orario, tempi di consegna, ranking reputazionale, in caso di rifiuto?. A sostenerlo Danilo Morini del Dipartimento nazionale Trasporto Merci e Logistica intervenendo al seminario su ?La nuova legge sui rider?, organizzato dalla Consulta giuridica della Cgil, aggiungendo che ?la consegna di una merce come attivit lavorativa non modifica la sua connotazione al cambiare del mezzo meccanico con cui si effettua la consegna stessa?.?La Filt Cgil ha normato ? ha spiegato il dirigente della Filt nazionale ? la figura del rider inserendola nel Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, dandogli tutele normative ed economiche e valorizzando la contrattazione di secondo livello per cogliere compiutamente le specificit . Con i contratti di secondo livello (vedi accordo a Firenze con la piattaforma Runner Pizza) abbiamo poi regolamentato la discontinuit , valorizzato la disponibilit , definito un?indennit per l?usura del mezzo e delineato meglio il part time. Siamo ora nella fase di rinnovo contrattuale e siamo impegnati, come evidenziato nella piattaforma, a rafforzare le tutele normative gi presenti e valorizzare il salario. Dovremo inoltre delineare pi compiutamente ? ha concluso il suo intervento Morini ? il rispetto del diritto alla disconnessione e mettere a valore per i lavoratori la produzione di dati, generati dallo scambio fra piattaforma e lavoro, che non possono essere esclusivo patrimonio del solo datore di lavoro?.
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