Maggiori certezze per chi prende e chi d in affitto un alloggio. Sulla base di un dcereto ministeriale del gennaio 2017, le associazioni dei proprietari e quelli degli inquilini hanno sottoscritto 36 accordi in altrettanti comuni della provincia di Arezzo. Sono stati firnati il 26 marzo e adesso sono operativi i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.Da una parte del tavolo i proprietari rappresentati da UPPI, CONFABITARE, APPC, CONFEDILIZIA, CONFEDILIZIA CORTONA e dall?altra le e organizzazioni degli inquilini SICET, SUNIA e UNIAT.?Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato, altrimenti detto contratto di locazione agevolato o a canone calmierato ? ricorda Fabio Buricchi, Segretario del Sunia Cgil – trova la sua disciplina nella Legge numero 431 del 1998 e rappresenta un’alternativa ai contratti a canone libero. Sulla base di criteri nazionali esplicitati nel decreto del 16 gennaio 2017 sono stati definiti gli accordi territoriali con i parametri fissati a seguito della suddivisione del territorio di ciascun comune in zone omogenee e per ogni area avente caratteristiche simili per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie stato individuato un valore minimo e un valore massimo del canone per metro quadrato?.I contratti hanno una durata minima triennale prorogabile per ulteriori due anni e permettono di fruire di particolari agevolazioni fiscali per entrambi i contraenti a condizione che vengano osservati i criteri fissati nell’accordo territoriale di riferimento. Quale forma di tutela, previsto il rilascio, da parte di una delle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale, di un?attestazione del rispetto dei contenuti economici e normativi del contratto a quanto previsto dall’accordo territoriale vigente per il comune di riferimento. L?attestazione potr essere utile per ottenere eventuali ulteriori benefici previsti dai singoli comuni che potrebbero riguardate l?IMU.?Gli accordi territoriali ? conclude Stefania Teoni della Segreteria Sunia ? individuano anche particolari esigenze sia del locatore che del conduttore, da indicare e documentare nel contratto stesso, in presenza delle quali consentito stipulare contratti di locazione di natura transitoria, aventi cio una durata inferiore a quella prevista dalla legge (quattro pi quattro o tre pi due) e non superiore ai diciotto mesi. Il SUNIA, tra i servizi in favore dei propri associati ha anche quello di assistenza alla stipula dei contratti di locazione, adempimenti presso l’agenzia delle entrate relativi alla registrazione e risoluzione dei contratti stessi?.
198 2 minuti di lettura