Il tribunale di Milano salva il referendum costituzionale del 4 dicembre. La giudice civile Loreta Dorigo ha infatti respinto il ricorso presentato il 27 ottobre scorso dal costituzionalista Valerio Onida contro la consultazione popolare del 4 dicembre. Lo comunica in una nota il presidente del Tribunale Roberto Bichi. Bocciato anche l’analogo ricorso depositato il 20 ottobre da un gruppo di legali composto da Aldo Bozzi, Claudio e Ilaria Tani con il supporto ad adiuvandum di Felice Carlo Besostri (gli stessi che, con il loro intervento, spinsero la Consulta a dichiarare l’incostituzionalit del Porcellum).Sempre stamani il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensiva urgente del referendum presentata dal Comitato per il No e ha fissato per il primo dicembre la trattazione nel merito della questione. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza del Tar Lazio che il 20 ottobre aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso.Il ricorso di Onida e degli avvocati. Nel mirino dei ricorrenti c’era la legge istitutiva del referendum (la 352 del 1970) che a loro giudizio violerebbe la Costituzione perch non prevede lo ‘spacchettamento’ (Termine orribile, scrive la stessa giudice) del quesito in presenza di tematiche non omogenee tra loro. E’ il caso della consultazione popolare del 4 dicembre sul pacchetto di riforme costituzionali messo a punto dal governo, con gli elettori chiamati a esprimere un s o un no su 5 questioni eterogenee e diverse: il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi della politica, l’abolizione del Cnel e la revisione del titolo V della Costituzione. Da qui la richiesta di Onida e degli altri avvocati di sollevare questione di legittimit costituzionale davanti alla stessa consulta. Istanza bocciata dal giudice civile che oggi ha sciolto la sua riserva decidendo di non inviare gli atti del ricorso alla Corte Costituzionale. Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un’ampia variet di contenuti, scrive la giudice nel provvedimento di 22 pagine col quale respinge i ricorsi.Le motivazioni del tribunale di Milano. E’ la stessa Costituzione all’art.138, spiega la giudice, a connotare l’oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile. In caso di parcellizzazione dei quesiti, infatti, scrive Loreta Dorigo, l’elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell’innovazione costituzionale contro la lettera della norma (oltre che a favorire l’ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti). Con pi quesiti su pi temi della riforma, dunque, la consultazione popolare si trasformerebbe, in sostanza, in un referendum ‘propositivo’.Quando c’ una riforma costituzionale di ampio respiro – spiega ancora la giudice – come possono essere revisioni della Costituzione interessanti pi articoli e pi titoli, da definirsi pur sempre revisioni parziali, il referendum nazionale non potr che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l’approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza. Per il Tribunale civile di Milano, infatti,deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorch quest’ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ci stesso ritenersi prive di interconnessione. da repubblica.itGUARDA IL VIDEO DI TOSCANA LAVORO
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