La legge 1142014 ha previsto che, i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito, possono svolgere attivit di volontariato nell?ambito di progetti realizzati dalle organizzazioni del ?terzo settore? a favore di Comuni o Enti locali.?Tali attivit sono coperte, per i rischi di infortunio eo malattia professionale, dall?assicurazione Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato (legge 2661991) che, si ricorda, stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attivit , nonch per la responsabilit civile contro terzi, mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con societ assicurative private? si legge in una nota riportata dal sito dell?Inca Cgil.?L?Inail, con circolare n.472015, ha fornito le prime istruzioni operative circa l?applicazione di quanto sancito dalla legge e dal successivo decreto ministeriale del 22 dicembre 2014 relativo ai termini e le modalit di attuazione della copertura assicurativa? continua la nota.?Destinatari dell?assicurazione sono coloro che beneficiano delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito, semprech svolgano attivit considerate ?rischiose? secondo le disposizioni del T.U.11241965(art.1):a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidariet ;c) indennit di mobilit , anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attivit lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidariet ;e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficolt della persona, erogate a livello nazionale e locale?. da www.rassegna.it
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